Il TAR della Lombardia dà ragione agli operatori del Luna Park di Como

A meno di improvvisi colpi di scena, per le prossime festività pasquali gli operatori del Luna Park torneranno a Como. Non nasconde la sua soddisfazione Vincenzo La Scala segretario amministrativo della Snisv Felsa Cisl, il sindacato nazionale italiano spettacoli viaggianti e componente della Commissione Tecnica del Luna Park, in seguito alla decisione del TAR di accogliere il ricorso dei “giostrai” contro la delibera del Comune di Como (la 76 del 15 marzo 2023) che di fatto poneva fine alla storia ormai secolare del Luna Park, riducendo di circa l’85% l’estensione dell’area disponibile nell’ex Piazza D’Armi. «Non possiamo che essere soddisfatti – commenta La Scala -, perché le ragioni del lavoro sono prevalse su posizioni personali del sindaco che, evidentemente, non amava il Luna Park. I magistrati hanno valutato il nostro ricorso e si sono resi conto che c’erano delle incongruenze, perché negare la possibilità di svolgere un’attività, com’è sempre stato fatto, in un’area completamente libera, significa negare il diritto al lavoro. Noi abbiamo dimostrato di essere una categoria unita, che lavora nell’interesse di tutti, e non solo di alcuni. Altrimenti avremmo accettato la delibera del 15 marzo 2023. Ricordo che il Luna Park di Como nel periodo pasquale impegnava 58 famiglie e dava lavoro a circa 250 persone. Mentre il provvedimento della giunta assegnava lo spazio a sole 7 giostre, più uno per la ristorazione, quando prima le giostre che vi lavoravano erano 64, a cui si aggiungevano cinque banchi gastronomici. Abbiamo preferito non lavorare tutti per un anno, piuttosto che premiare solo alcuni, e alla fine i giudici ci hanno dato ragione. Del resto, quell’area è rimasta vuota. Ora ci attendiamo di venire riconvocati dal sindaco, per la riassegnazione degli spazi».
Di seguito alcuni passaggi della sentenza della sezione quinta del TAR della Lombardia:
“il Collegio ritiene che, nella specie, il Comune di Como abbia violato gli artt. 1 e 9 della legge n. 337/1968 (e l’art. 3 del Regolamento comunale), laddove, con la deliberazione n. 76 del 2023, ha ridotto di circa l’85% l’estensione dell’area in precedenza, per decenni, individuata dalla stessa Amministrazione come disponibile per le attività dello spettacolo viaggiante… È, del resto, incontestato tra le parti, che l’area in questione (di circa 28.000 mq), fosse da tempo destinata allo svolgimento del Luna Park che annualmente si svolge, in concomitanza con le festività pasquali, nel periodo all’uopo fissato entro il 31 gennaio di ogni anno, per un massimo di 24 giorni, e che i ricorrenti vi partecipassero con le rispettive attrazioni. Altrettanto indubbio è, allora, che la delimitazione operata con la DGC n. 76/2023, che ha ridotto l’area de qua ad una porzione di 4.593 mq, ne realizzi una contrazione (dell’85% circa) illegittima, in quanto volta a provocare una drastica riduzione delle attrazioni suscettibili d’installazione, snaturando, per tale via, la “funzione sociale” assegnata dallo Stato allo spettacolo viaggiante. Né, peraltro, dalle premesse del deliberato in questione è possibile ricavare la reale motivazione e, ancor prima, l’istruttoria svolta al riguardo dal Comune, preordinata all’attuazione degli artt. 1 e 9 della legge sopra citata, atteso che, al di là dei richiami di pura forma alle norme implicate nella sostanza non si comprendono le ragioni che hanno indotto il Comune a individuare l’area disponibile per lo spettacolo viaggiante, riducendola in termini così drastici rispetto al passato. E, ciò, tenuto conto che, da un lato, la stessa delibera fa riferimento in termini soltanto ipotetici e, comunque, generici, ad un riordino del comparto e, dall’altro, che la destinazione urbanistica dell’area (come area destinata a “centri ed impianti sportivi e ricreativi”) non è di per sé preclusiva della destinazione della stessa per lo spettacolo viaggiante… Per quanto sin qui esposto… il ricorso va, nei sensi sin qui esposti, accolto e, per l’effetto, va annullata, per quanto d’interesse, la DGC n. 76/2023 con esso impugnata”.
