Indennità una tantum 200 euro: prime informazioni. Le indicazioni del Patronato Inas

Indennità una tantum 200 euro: prime informazioni. Le indicazioni del Patronato Inas

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.114 del 17.05.2022 il Decreto Legge del 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. “Decreto Aiuti”) contenente misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.  

Tra le misure spicca l’indennità una tantum di 200,00 euro, molto discussa in questi giorni, volta a contrastare l’aumento dei prezzi e il caro energia, e destinata ad una serie di soggetti tassativamente elencati negli artt. 31 e 32 del medesimo decreto e che abbiano un reddito inferiore ai 35.000,00 euro per l’anno 2021.

L’art. 32 del decreto, riferendosi in particolare alla categoria dei pensionati, precisa che è necessario il requisito della residenza in Italia.

Il successivo art. 33 del DL aiuti, invece, prevede l’istituzione di un fondo ah hoc destinato al bonus per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS (artigiani, commercianti, agricoli) e liberi professionisti.

È bene evidenziare come le informazioni riportate in questa sede, utili a fornire una primissima risposta all’utenza, derivano unicamente da quanto stabilito all’interno del decreto istitutivo della misura.  

Le modalità di erogazione e i dettagli per ogni singola categoria di beneficiari saranno definiti con un decreto attuativo ad hoc, il cui contenuto, appena disponibile, sarà immediatamente oggetto di approfondimento e condivisione.

Chi è destinatario della misura?

–        Lavoratori dipendenti (pubblici e privati), non titolari di pensione, che abbiano beneficiato almeno nel primo quadrimestre del 2022 dell’esonero dello 0,80% dei contributi a loro carico sulla quota IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) previsto dalla legge di bilancio 2022;

–        Pensionati (a carico di qualunque forma di previdenza obbligatoria, di pensione o di assegno sociale, assegno o pensione invalidità civile e residenti in Italia);

–       Titolari di trattamento di accompagnamento alla pensione (es. Ape sociale);

–        Colf, badanti e lavoratori domestici (inizialmente esclusi) titolari di uno o più rapporti di lavoro alla data del 18/05/2022 (data di entrata in vigore del decreto);

–        Percettori di NASPI e DIS-COLL nel mese di giugno 2022;

–        Percettori di disoccupazione agricola nel 2022 (di competenza 2021);

–        Percettori di reddito di cittadinanza;

–        Titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co), iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione e con contratto attivo alla data del 18/05/20223 (data di entrata in vigore del decreto);

–        Tutti i lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste dai Decreti sostegni e Sostegni-bis (rispettivamente di 2.400,00 e 1.600,00 euro);

–        Al di fuori delle ipotesi di cui al punto precedente, i lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e dello spettacolo, con almeno 50 contributi giornalieri nel 2021;

–        Incaricati alle vendite a domicilio con partita IVA, con reddito superiore a 5.000,00 euro nel 2021 e iscritti alla gestione separata;

–     Lavoratori autonomi, privi di partita IVA e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, titolari di contratti autonomi occasionali nel 2021;

–      Per le altre categorie di lavoratori autonomi (autonomi iscritti nelle GG.SS INPS, liberi professionisti iscritti all’Inps, professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza) l’art. 33 del DL Aiuti ha previsto l’istituzione di un fondo ad hoc da 500 milioni di euro per finanziare il riconoscimento, in via eccezionale, di un’indennità una tantum per l’anno 2022 ai lavoratori che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2021 un reddito complessivo non superiore ad un importo che dovrà essere stabilito con un decreto del Ministero del lavoro di concerto con l’Economia e da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. L’importo del bonus dipenderà quindi dalla platea di beneficiari e la modalità di erogazione verrà stabilita con decreto interministeriale.

Quando verrà erogato il bonus?

–        Per i lavoratori dipendenti, verrà erogato in busta paga nel mese di luglio 2022, previa dichiarazione che attesti di non essere titolari del bonus in quanto contemporaneamente appartenenti anche ad altre categorie che lo ricevono d’ufficio dall’INPS;

–        Per i pensionati, verrà erogato direttamente dall’INPS sul cedolino di luglio 2022; per i pensionati di trattamenti non gestiti direttamente dall’INPS provvederà ad erogarlo l’Ente previdenziale di riferimento, che verrà poi rimborsato dall’INPS;

–        Per i lavoratori domestici, verrà erogato nel mese di luglio 2022, previa domanda;

–        Per i percettori di RdC, verrà erogato d’ufficio nel mese di luglio 2022 (a condizione che nel nucleo familiare non ci siano soggetti a cui spetta e rientranti nelle altre categorie per i quali è previsto il medesimo contributo);

–        Per i percettori di NASPI e DIS-COLL, il pagamento avverrà d’ufficio, presumibilmente nel mese di luglio 2022;

–    Per i lavoratori autonomi, lavoratori stagionali, intermittenti, co.co.co., e dello spettacolo bisognerà presentare autonoma domanda nelle modalità che verranno stabilite in seguito.

Quali redditi concorrono nell’importo della soglia dei 35.000,00 euro?

Nel computo della soglia dei redditi da rispettare, sono inclusi i redditi di qualunque natura, con le seguenti eccezioni:

–        Rendita della casa di abitazione e relative pertinenze

–        TFR

–        Emolumenti arretrati sottoposti a tassazione separata

–        ANF, assegni familiari e assegno unico e universale

–        Indennità di accompagnamento

Precisiamo che, a norma di quanto indicato nel decreto, il reddito considerato è quello “personale” e non “familiare”, assoggettabile a Irpef (al netto dei contributi previdenziali e assistenziali).

L’Istituto provvederà ad acquisire le informazioni utili a stabilire la spettanza o meno dell’indennità e qualora in sede di verifica emergesse la non spettanza per superamento del limite reddituale, procederà a notificare l’eventuale indebito “entro l’anno successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni reddituali”.

 Presentazione della domanda

Come già anticipato, ai fini dell’erogazione del bonus, il “decreto aiuti” prevede per alcune delle categorie di lavoratori che la misura venga erogata “a domanda” dell’interessato:

–        Domestici

–        co.co.co.

–        intermittenti

–        dello spettacolo

–        autonomi

–        incaricati vendite a domicilio.

 Statisticazione

Il comma 8 dell’art. 32 del DL 50/2022, riferendosi solo ai lavoratori domestici, precisa che “le domande possono essere presentate presso gli Istituti di Patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e sono valutate come al numero 8 della tabella D, allegata al regolamento di cui al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288, del 10 dicembre 2008”.

Siamo a conoscenza, quindi, che l’attività derivante da tale supporto rappresenterà per il nostro Patronato un importante contributo in termini di statisticazione, come avvenuto in passato, nel periodo emergenziale, in riferimento ai bonus all’epoca istituiti per fronteggiare la crisi pandemica.

Ribadiamo in ogni caso che per tutti i dettagli bisognerà attendere il decreto attuativo della misura, che chiarirà i confini del nostro intervento e fornirà ulteriori dettagli in merito ad ogni categoria di beneficiari.

Seguiranno, quindi, ulteriori messaggi contenenti specifiche indicazioni operative.

 

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