Chiarimenti in merito all’estensione dell’esenzione Ticket agli inoccupati

Chiarimenti in merito all’estensione dell’esenzione Ticket agli inoccupati

Regione Lombardia ha deliberato l’esenzione dal pagamento del ticket per l’assistenza farmaceutica (codice E02F) ai residenti inoccupati che ne facciano richiesta (i “disoccupati” già ne beneficiano). Pertanto, la delibera ha esteso l’esenzione precedentemente prevista solo per i disoccupati con familiari a carico e con determinati requisiti di reddito.
Ricordiamo che la delibera è stata resa necessaria da un pronunciamento del Tribunale di Milano che ha obbligato Regione Lombardia ad adottare l’estensione, riprendendo, tra l’altro, alcuni pronunciamenti di matrice giurisdizionale, tra i quali il parere dato dal Consiglio di Stato del 23/3/2022.
A questo proposito, allo scopo di fare chiarezza sulla situazione pre e post delibera, facciamo una breve ricognizione delle condizioni per l’accesso all’esenzione in oggetto. Anche perché il tema in questione può portare a mal interpretazioni per le diverse definizioni di disoccupazione e inoccupazione presenti nel nostro ordinamento, o utilizzate nel campo dell’informazione.
In sintesi, prima di questo intervento potevano accedere all’esenzione i disoccupati e loro familiari a carico appartenenti a nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31€, incrementato a 11.362,05 € in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 € per ogni figlio a carico. Il nodo su cui focalizzare è quello concernente la definizione di disoccupazione.
Specificamente, ricordiamo in questo caso che il perimetro utilizzato per il rilascio riprendeva la definizione di disoccupazione utilizzata in più occasioni dal Ministero della Salute (ad esempio, nota 14576/2015). In particolare, secondo questa interpretazione si considerava disoccupato il cittadino che “abbia cessato per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) un’attività di lavoro dipendente e sia iscritto al Centro per l’impiego in attesa di nuova occupazione”.
Invece, non rientravano nell’ambito dell’esenzione, come confermato dal Parere del
Ministero n. 24068/2018, le persone che non hanno mai svolto un’attività di lavoro
dipendente, o la persona che, pur svolgendo un’attività lavorativa, resta iscritta al
centro per l’impiego per non aver superato un certo livello di reddito.
In quest’ottica, è ovvio che ci possano essere delle discrepanze rispetto ad altre
definizioni di disoccupazione. Ad esempio, dal criterio utilizzato dall’ISTAT.
Segnatamente, nelle statistiche le persone disoccupate (o in cerca di occupazione)
vengono considerate quelle (tra i 15 e i 74 anni) che hanno effettuato almeno
un’azione attiva di ricerca di lavoro nelle quattro settimane che precedono la settimana
di riferimento e sono disponibili a lavorare entro le due settimane successive, oppure,
le persone che inizieranno un lavoro entro tre mesi dalla settimana di riferimento e
sarebbero disponibili a lavorare entro le due settimane successive, qualora fosse
possibile anticipare l’inizio del lavoro.
A seguito della sentenza, la nuova delibera riconosce, invece, la possibilità di
usufruire l’esenzione anche agli inoccupati. Nello specifico, vengono considerate
inoccupate le persone che oltre ad avere i requisiti presenti dalla norma precedente
(per il rilascio dell’esenzione), non hanno avuto un pregresso rapporto di lavoro.
Semplicemente, si potrebbe sintetizzare il loro stato in “persona in cerca di prima
occupazione”.
Alla luce di questo chiarimento, passiamo ai requisiti concreti per ottenere l’esenzione
del ticket.
Requisiti

  • essere attualmente non occupati;
  • non è necessario aver avuto o meno in passato un rapporto di lavoro;
  • aver avviato la DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità);
  • avere un reddito complessivo familiare inferiore a 8.263,31 €, incrementato a
    11.362,05 € in presenza del coniuge, ed in ragione di ulteriori 516,46 € per ogni figlio a
    carico.
    Queste disposizioni entreranno in vigore il 15 luglio 2024.